GRATUITA per tutti gli iscritti III e IV area
La copertura è automatica dalla prima trattenuta e non è necessario fare nessuna richiesta ulteriore alla compilazione del modello di iscrizione a Confintesa F.P.
L’Assicurazione copre tutte le funzioni permanentemente o temporaneamente ricoperte dall’iscritto nell’ambito della sua attività professionale, per danni a terzi, all’Ente di appartenenza alla Pubblica Amministrazione in generale, fino ad un massimale per ogni Assicurato di € 1.000.000, senza alcuna franchigia per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.
La copertura assicurativa sarà attiva dal momento della prima trattenuta sindacale in busta paga ed opera retroattivamente nei 5 anni precedenti la decorrenza della polizza fino ai 10 anni successivi alla cessazione dall’attività lavorativa in costanza di iscrizione a Confintesa FP.
La copertura assicurativa include le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare per effetto delle decisioni della Corte dei conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato per colpa grave.
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Art.15.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, svolte anche in posizione di distacco o utilizzazione temporanei presso Enti o Amministrazioni diversi da quelli di Appartenenza, incluse quelle svolte dall’Assicurato nell’ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d’intesa e contratti stipulati dalla contraente, per le quali l’Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane. L’assicurazione s’intende inoltre operante per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ricoperta dall’Assicurato ai sensi della Legge n. 241 e del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.i.i.
Sono altresì comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, anche per l’eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.
La garanzia comprende inoltre, l’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l’Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere. La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale. Sono comunque esclusi dalla
garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’Assicurato.
Art.15.3 MASSIMALI ASSICURATI – LIMITE DI RISARCIMENTO
Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza sono prestate, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Art.15.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA RCT
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima dei cinque anni antecedenti la data di effetto della polizza e non siano state ancora presentate all’ Assicurato stesso ed alla Pubblica Amministrazione.
L’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla cessazione dell’assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il massimale di Euro 1.000.000,00 per assicurato e per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell’intero periodo di durata della garanzia postuma.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso il Contraente/ Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.