FERIE NON GODUTE E BUONI PASTO
Il mondo sindacale è spesso teatro di promesse, anche di facili vittorie legali, soprattutto (guarda caso) in prossimità di elezioni RSU. Due recenti iniziative ne sono un esempio lampante. Un’analisi più attenta rivela i rischi che comportano per i lavoratori: non è nostro compito dire cosa fare o non fare perché nessuno può avere la certezza del risultato di un contenzioso, anche quando può apparire fondato, immaginiamo quando mancano le premesse di base …!
INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE: SOLO IN CASI LIMITATISSIMI
Circolano in questi giorni iniziative per un contenzioso per riconoscere il pagamento delle ferie non godute. Chiariamo: il diritto alle ferie è irrinunciabile, garantito dalla Costituzione, regolato dal Codice Civile e dai Contratti Collettivi. Ma in nessuna di queste fonti è scritto (e neanche si desume) che si ha diritto automaticamente a un’indennità in caso di mancata fruizione. La sentenza della Cassazione n. 17643/2023, spesso citata a sproposito ribadisce un principio già consolidato che l’indennità sostitutiva spetta solo in circostanze ben precise, ovvero:
- Cessazione del Rapporto di lavoro. Solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sorge il diritto all’indennità in presenza dell’ulteriore requisito.
- Mancato Godimento per Esigenze di Servizio: Le ferie non sono state godute per responsabilità esclusiva del datore di lavoro, a causa di imprescindibili esigenze di servizio. Non basta una generica “difficoltà organizzativa”. Il datore di lavoro deve aver impedito attivamente al dipendente di fruire delle ferie, negandole per iscritto a fronte di una formale richiesta del dipendente. Gli scambi verbali non servono.
Cosa fare, quindi? Documenta Tutto: se ritieni che ti venga impedito di fare le ferie, chiedi per iscritto e conserva tutta la documentazione.
BUONI PASTO DURANTE LE FERIE E IN SMART
Un altro sindacato scrive: “Il ricorso si propone di ottenere dopo le recenti sentenze emesse della Cassazione sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia U.E., l’attribuzione del buono pasto anche nei giorni di ferie e di smartworking, sia per i buoni non corrisposti per le ferie dal 2020 al 2024; sia i buoni non corrisposti per lo smartworking sempre dal 2020 al 2024 (come noto il termine di prescrizione è di 5 anni”.
Chiariamo: durante le ferie, il CCNL Funzioni Centrali non li prevede, ancora. È molto improbabile che una sentenza cambi questa regola.
I buoni pasto maturati in smart working prima del 28 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del nuovo CCNL funzioni centrali), secondo noi, ha basse probabilità di successo perché a differenza del trattamento economico fondamentale, la previsione non ha efficacia retroattiva.
SPESE LEGALI
Qualcuno potrebbe obiettare che senza rischiare non si saprà mai se esistono possibilità di successo. Tuttavia, è fondamentale dire sempre la verità e sapere che, in caso di sconfitta, potrebbero esserci spese legali da pagare. “Nessun costo in caso di sconfitta” significa che non si pagherà l’avvocato, ma le spese del processo potrebbero essere a vostro carico. Il Sindacato promotore coprirà queste spese legali in caso di soccombenza?
Il consiglio è di non lasciarsi ingannare da promesse di soldi facili: i diritti vanno tutelati con intelligenza e prudenza e, soprattutto, lontano dal periodo elettorale.
2025, Anno dell’Autenticità