VICEDIRIGENZA. NOMINATO IL COMMISSARIO AD ACTA
La nostra battaglia ormai decennale, la nostra tenacia ed il vostro appoggio ci hanno portato un grande risultato che riapre le porte per la vicedirigenza, porte che sembravano esser state chiuse dalla Corte di Cassazione.
Ma per chi è abituato ad agire anche nel silenzio pur di ottenere i migliori dei risultati, per chi vuole ignorare il pessimismo dei colleghi, per chi non è abituato a fermarsi davanti ad ostacoli che sembrano insormontabili, la sentenza del TAR Lazio rappresenta una grande vittoria, prima di tutto morale. Riportiamo i fatti.
2007. Con un gruppo di colleghi del Ministero della Giustizia diamo mandato all’ Avv. Flavio Polito per porre in essere ogni azione giudiziale per l’attuazione della vicedirigenza (prevista già dal 2002), a seguito del ricorso il TAR Lazio, con la sentenza 4266/07 riconosceva l’interesse qualificato dei dipendenti ad aspirare all’accesso alla vicedirigenza, interesse che trova un preciso addentellato normativo che la pone su di un piano di maggiore specificità rispetto alla pretesa di un mero rinnovo contrattuale”. Passano gli anni, le Amministrazioni non hanno mai eseguito la sentenza che passa in giudicato.
2011. L’avv. Polito, nonostante la legge “interpretativa”, nonostante la giurisprudenza di merito sfavorevole, sollecitato da noi e dai colleghi, riprende in mano la questione e deposita un nuovo ricorso per chiedere la nomina del Commissario ad acta. Ancora una vittoria.
16 maggio 2012. Il TAR scioglie la riserva e con sentenza 4391/2012 del 16 maggio “nella perdurante inerzia delle Autorità preposte”, accoglie la richiesta e nomina Commissario ad acta per dare pieno adempimento alle prescrizioni contenute nella sentenza del 10 maggio 2007 n. 4266, il Capo pro tempore del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Fatti non parole, la battaglia continua …
Raffaella MICUCCI Claudia RATTI
Una bella vittoria tanto più in quanto la sentenza del 2007 cui dare esecuzione fa riferimento erga omnes gli aventi diritto e non solo ai ricorrenti, dichiarando inoltre che vi è accantonamento di somma per l’applicazione.