STATALI A CASA – ABOLITO L’ISTITUTO DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Andranno a casa i dipendenti pubblici che hanno già maturato i requisiti per la pensione anche prima dei 62 anni. Le misure che cancellano l’istituto del trattenimento in servizio e che fanno entrare a regime il pensionamento d’ufficio sono infatti diventate operative con la circolare 2/2015 (Madia), pubblicata sulla gazzetta ufficiale.
Nel dettaglio, c’è da precisare che il trattenimento in servizio era un istituto che consentiva al dipendente pubblico di permanere sul posto di lavoro per un ulteriore lasso di tempo (2 anni per i dipendenti, 5 per magistrati ordinari, amministrativi, militari e professori universitari), e si configurava come un diritto soggettivo del dipendente, pertanto l’amministrazione non poteva opporsi alla sua concessione.
L’istituto del trattenimento in servizio, abrogato dalla riforma della P.A. e reso operativo dalla circolare 2/2015, permane, soltanto per coloro che non raggiungendo il minimo contributo per il diritto alla pensione (20 anni), dopo aver preso in esame il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro a cui corrispondono contributi versati, presso diversi istituti previdenziali, l’amministrazione deve permette al dipendente di poter proseguire il rapporto di lavoro sino al raggiungimento del predetto minimo contributivo, non oltre il settantesimo anno di età (limite al quale si applica l’adeguamento alla speranza di vita). Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere sino alla data del 31/10/2014 o a data antecedente se prevista nel provvedimento: essendo già scaduto questo termine,i trattenimenti, non possono proseguire. Pertanto, si considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci. I trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25/06/2014, (data di entrata in vigore del decreto-Legge, 90/2014), si intendono revocati ex legge.
Ritornando al contenuto della circolare 2/2015, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro avviene quando il dipendente ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, ossia 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne anche in mancanza del requisito anagrafico dei 62 anni di età e senza penalizzazioni, previste dalla Legge Fornero, sino a tutto il 2017.
Altro argomento da prendere in considerazione nella richiamata circolare è l’applicazione del regime pensionistico previgente, ai dipendenti che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011. Il caso riguarda, i dipendenti che entro tale data hanno maturato la quota 96 e, in deroga alla legge Fornero, dovranno essere collocati in pensione al perfezionamento dell’età anagrafica dei 65 anni. C’è da tenere presente che tale disposizione deve essere compatibile con le esigenze organizzative dell’amministrazione interessata e abbia, preventivamente, determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna.
Questo Ufficio Consulenze pensionistiche, rimane a disposizioni per eventuali chiarimenti in merito.
Ufficio Consulenze pensionistiche
Rosario Crisci
r.crisci@federazioneintesa.it
al 2017 avrò 39 anni di servizio e 62 anni di età anagrafica .Andrò i pensione a 64 anni di età o altro