JOB ACT … SI, NO? MAH. La Corte di Cassazione modifica, in pochi mesi, il precedente orientamento
Se un dipendente statale viene licenziato illegittimamente ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e non alla sola tutela risarcitoria o indennitaria perché ai licenziamenti nel pubblico impiego non si applica l’articolo 18 così come riformato dalla legge Fornero. E’ quanto ha stabilito la Cassazione (Sent.11868/16) il 9 giugno modificando la propria decisione del novembre 2015 (sent.24157/15). L’evidente contrasto potrebbe portare presto ad una decisioni delle Sezioni Unite che sarà dirimente. Ma per noi il punto non è tanto applicabilità si o no delle norme privatistiche del licenziamento ai dipendenti pubblici quanto la duplicità di regime, che ancora esiste, tra i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici privatizzati.
I due regimi diversi (pubblico e privato) che secondo illustri avvocati giuslavoristi rappresentano una disuguaglianza, una discriminazione insostenibile anche da un punto di vista costituzionale, deve essere eliminata? Bene!
E così se da un lato i dipendenti pubblici potranno essere soggetti alle norme sul job act, dall’altro lato potrà prevedersi la 14a mensilità, l’anticipo del TFR, il rinnovo tempestivo dei contratti adeguati al costo della vita (l’ultimo rinnovo contrattuale risale al 2009), il salario accessorio commisurato al merito ed alla produttività, la piena responsabilità decisionale dei dirigenti (che non deve limitarsi ad attuare le direttive del Superiore Ministero, della Funzione Pubblica, dell’ARAN che esprimono nella maggior parte dei casi pareri non vincolati), la previsione di una tempistica da rispettare nell’applicazione degli accordi e, in caso di mancato rispetto, un’adeguata sanzione per i dirigenti responsabili. Perfino la Corte dei Conti, nella relazione del 2016 giunge ad auspicare ”che la contrattazione collettiva affronti i nodi irrisolti del pubblico impiego (…)”. Il rischio da evitare, aggiunge la Corte dei Conti, “è quello di una contrattazione minimale che, anche in relazione alla scarsità delle risorse disponibili, si limiti a prevedere incrementi indifferenziati sulle sole componenti fisse della retribuzione”.
Pare che sia difficile da capire che i dipendenti pubblici non sono privilegiati fannulloni, siamo disponibili al cambio delle regole ed al loro pieno rispetto … di tutte!
Il Segretario Generale
(Claudia Ratti)
Flash 2016 n. 9 – JOB ACT…SI,NO MAH
Cassazione 24157.15
Cassazione 11868_16
relazione corte dei conti 2016
aggiungo anche gli orari di reperibilità durante la malattia che devono essere uguali a quelli dei lavoratori privati
Pienamente in sintonia, aggiungo anche il riconoscimento delle mansioni superiori svolte e quindi non dover ricorrere alla magistratura aspettando anni e anni per aver ragione