FIRMATO IL CONTRATTO. LA MONTAGNA HA PARTORITO UN TOPOLINO
I Sindacati dai grandi numeri (CGIL, CISL, UIL, UNSA) hanno ceduto al compromesso con questo Governo sottoscrivendo il 30 novembre 2016 (a pochi giorni dal fallimentare referendum) il protocollo di intesa ed il 23 dicembre 2017 l’ipotesi di Contratto del Comparto Funzioni Centrali.
Il 12 febbraio 2018 la sottoscrizione del Contratto è un “atto dovuto” su scelte che altri hanno già compiuto. Quindi che fare? Due le nostre alternative:
- Sottoscrivere da subito e combattere il sistema dall’interno.
- Fare la sceneggiata della non firma e sottoscrivere dopo qualche tempo, lontano dalle “luci della ribalta” e dopo le elezioni RSU, per non restare fuori dai tavoli di contrattazione di secondo livello.
Non amiamo le sceneggiate, le petizioni senza senso, le diffide inutili, non prendiamo in giro i nostri iscritti e nessun lavoratore e quindi firmiamo … ma non intendiamo accettare passivamente questo contratto che ha validità fino al 31/12/2018 (quindi praticamente scade tra pochi mesi) ma intendiamo porre le basi per costruire un buon contratto, il prossimo.
COME?
- Contestualmente alla firma abbiamo depositato la disdetta al contratto (la disdetta può essere fatta solo dalle parti entro 6 mesi dalla scadenza), così da evitare la proroga alle stesse condizioni!
- “Puntare” sulle imminenti elezioni RSU che consideriamo il vero Referendum per questo contratto: tutti i lavoratori che non hanno condiviso il protocollo di intesa del 30/11/2016 e l’ipotesi di CCNL del 23/12/2017 possono diventare protagonisti del cambiamento attraverso la nostra Federazione, candidandosi nelle nostre liste, anche da indipendenti. Un ottimo risultato elettorale potrebbe sconvolgere gli equilibri consolidatisi in troppi anni.
- Promuovendo due iniziative giudiziali tese a ripristinare condizioni quantomeno accettabili per i lavoratori del comparto per il recupero del …
- Potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori delle Funzioni Centrali.
- Danno previdenziale causato dal blocco contrattuale.
La firma sul contratto la consideriamo solo l’inizio di una nuova battaglia che vogliamo vincere, insieme.
Il Segretario Generale
(Claudia Ratti)
LE NOSTRE INIZIATIVE GIUDIZIALI
(Nei prossimi giorni seguiranno le indicazioni operative)
- Recupero del potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori delle Funzioni Centrali.
La sentenza della corte Costituzionale n.178/2015 non consente il recupero degli arretrati relativi agli anni di permanenza del blocco contrattuale ma in sede di rinnovo del CCNL, la percentuale di incremento attuale delle retribuzioni avrebbe comunque potuto (e dovuto!) essere calcolata sulla base della dinamica dei prezzi (indice IPCA al netto dei prodotti energetici importati) sviluppatasi nel corso di tutto il periodo dal 2010 ad oggi, recuperandosi così il potere di acquisto perso durate tale periodo.
E dunque, a prescindere dalla corresponsione di arretrati, le retribuzioni avrebbero dovuto aumentare a regime (nel 2018) di una percentuale pari al 11,7% rispetto al 3,48% ottenuto dal Contratto.
IPCA al netto energetici importati | |
anno | Scostamento percentuale rispetto anno precedente |
2010 | 1,1 |
2011 | 2,6 |
2012 | 3,2 |
2013 | 1,3 |
2014 | 0,3 |
2015 | 0,7 |
2016 | 0,1 |
2017 | 1,1 |
2018 | 1,3 |
Totale periodo | 11,7 |
La Confintesa FP, sostiene, inoltre, l’anticipazione della decorrenza del Contratto al 1 gennaio 2015.
Sul punto va sottolineato come la sentenza della Corte Costituzionale n.178/2015, che dichiarato l’illegittimità sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, non è intervenuta sulle misure mirate a bloccare l’incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, in quanto già la legge di stabilità per il 2015 non aveva prorogato l’efficacia di dette misure oltre il 2014.
Pertanto, dal 1 gennaio 2015, sarebbe stato ammissibile un aumento dei trattamenti economici e, dunque, individuare tale data quale decorrenza per gli effetti economici del nuovo Contratto Collettivo.
- Risarcimento del danno previdenziale subìto dai lavoratori durante il periodo di blocco della contrattazione.
La stasi delle retribuzioni, durante il periodo di blocco della contrattazione, non solo ha inciso sulla capacità economica dei lavoratori, ma ha prodotto anche un danno previdenziale, consistente nel mancato incremento del montante contributivo e della base di calcolo per il trattamento di pensione.
Tale mancato incremento, peraltro, incidendo su tutti gli anni di lavoro successivi al blocco, graverà pesantemente sul futuro calcolo del trattamento previdenziale, sia per i lavoratori che per i quali la pensione sarà calcolata con il sistema retributivo, sia per i lavoratori assoggettati al sistema misto o contributivo puro.
La Confintesa FP ritiene che il sacrificio imposto ai lavoratori, con il blocco delle retribuzioni, non possa e non debba comportare un ulteriore sacrificio in termini di decremento del trattamento pensionistico.
Tale ulteriore sacrificio, peraltro, non sarebbe neanche temporalmente collegato al periodo di blocco – e quindi al momento di difficoltà del Paese – in quanto si concretizzerebbe solo al momento del pensionamento del lavoratore.
Prot. 23 – Firma CCNL Nota a verbale