BLOCCO CCNL, PENSIONI E DANNO: il 30 novembre si avvicina

Il termine che avevamo indicato per aderire alla nostra iniziativa è vicino, è un termine fissato esclusivamente per esigenze organizzative, per una migliore organizzazione del lavoro e per fornire il miglior risultato a tutti i nostri iscritti.
Ricordiamo che il blocco contrattuale ha comportato un vero e proprio danno economico per i lavoratori pubblici sia per il mancato pagamento degli arretrati, sia sull’importo del trattamento di quiescenza.
Fin dalla nostra prima piattaforma contrattuale, presentata nel novembre 2017, abbiamo sostenuto che il perdurante blocco della contrattazione ha provocato, oltre alla intuibile riduzione della capacità economica dei dipendenti pubblici e delle loro famiglie, anche un danno di natura previdenziale.
Ed infatti, il mancato aumento delle retribuzioni, che avrebbe dovuto conseguire alla normale dinamica contrattuale, rifletterà i suoi effetti negativi anche sul calcolo della pensione che spetterà ai lavoratori pubblici, al momento della quiescenza, nonché sul calcolo del TFS/TFR.
In altre parole, se non si interviene ora, il mancato aumento delle retribuzioni durante gli anni del blocco contrattuale inciderà sull’importo della pensione in misura significativa con perdite che possono incidere sino al 9% dell’importo della pensione e della liquidazione.
Le nostre rivendicazioni, già contenute nella piattaforma relativa al primo CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali, nuovamente ribadite nella Piattaforma per il rinnovo 2019 – 2021, nonché in atti indirizzati al Governo, trovano oggi conferma anche nell’orientamento assunto da una sezione regionale della Corte dei Conti che ha applicato (per i dipendenti pubblici NON contrattualizzati) i principi che abbiamo affermato fin da subito.
Per questi motivi intendiamo tutelare gratuitamente tutti i nostri iscritti presentando, tramite l’Avv. Alessandro Raffo, un atto di significazione, diffida e messa in mora per il riconoscimento del maggior montante contributivo e della maggior retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e della liquidazione, determinati considerando la dinamica retributiva che sarebbe occorsa, nel periodo di blocco delle retribuzioni, se fossero intervenuti i rinnovi contrattuali.

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

32 FLASH 2018 RECUPERO MONTANTE PENSIONISTICO

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DELEGA DIFFIDA recupero pensione

CHIARIMENTI OPERATIVI RECUPERO MONTANTE PENSIONISTICO

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Claudia Ratti

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