INPS: LE NOSTRE PROPOSTE SULL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Al Presidente dell’INPS, Prof. Tridico

Abbiamo illustrato in data odierna al Presidente dell’INPS, prof. TRIDICO,  la nostra proposta contrattuale per l’eliminazione definitiva del mansionismo all’interno dell’Istituto, già depositata all’ARAN.

Di seguito illustriamo ciò che la commissione prevista dall’art. 12 del CCNL discuterà nei prossimi incontri

Premessa

In tema di classificazione del personale deve darsi atto del progressivo arricchimento professionale, alla luce dell’affinamento degli assetti organizzativi e del potenziamento dei processi operativi, che hanno richiesto l’acquisizione di conoscenze e capacità polifunzionali ampiamente diffuse.

I continui interventi finalizzati a ridurre e contenere la consistenza e la spesa relative agli organici -svincolandone, peraltro, la necessaria connessione con i fabbisogni- stanno determinando, in alcune realtà, concrete difficoltà di funzionamento e gravi pregiudizi ai servizi resi all’utenza.

Questa situazione ha anche impedito di sanare alcuni squilibri nella composizione delle dotazioni organiche, con particolare riguardo all’assorbimento di posizioni di contenuta qualificazione professionale, ormai divenute anacronistiche con l’accresciuto processo di innovazione e di informatizzazione, tanto da risultare, nei fatti, già pienamente inserite all’interno dei processi produttivi con la conseguenza di un esteso fenomeno di mansionismo.

In tal senso, già nel corso del negoziato per il primo CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, si é proposto una rivisitazione negoziale dell’attuale sistema di classificazione, prevedendo un reinquadramento funzionale del personale, coerente con la realtà operativa delle Amministrazioni del Comparto, che potesse superare definitivamente ogni fenomeno di mansionismo.

In tale sede l’ARAN, a seguito di nostri ripetuti interventi, ha proposto, infine, la costituzione di una specifica commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale (art.12 CCNL Funzioni Centrali).

CCNL Funzioni Centrali
Art. 12 Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale  
. Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di innovazione dei sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni confluite nel nuovo comparto delle Funzioni Centrali, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle amministrazioni e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.2. Le parti, avendo ritenuto necessario non pregiudicare la sollecita definizione del presente CCNL, tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sugli attuali sistemi di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una loro evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1, nella prospettiva di pervenire a modelli maggiormente idonei a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, alla quale sono affidati i seguenti compiti:a) analisi delle caratteristiche degli attuali sistemi di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre pubbliche amministrazioni dei Paesi europei;b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tali sistemi con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni interessate, nell’ottica di bilanciare l’esigenza di convergenza con quella di valorizzare le specificità di ciascuna di esse;c) verifica delle declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;d) verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;e) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure o di pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;f) verifica della possibilità di definire ulteriori opportunità di progressione economica, per il personale apicale di ciascuna area o categoria;g) revisione dei criteri di progressione economica del personale all’interno delle aree o categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;h) verifica della possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro; i) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’azione amministrativa;j) analisi e valorizzazione delle specificità professionali.4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di maggio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.

Il mansionismo

Il fenomeno del mansionismo, in particolare proprio nelle Amministrazioni del Comparto FUNZIONI CENTRALI ha assunto negli anni una rilevanza tale da diventare strutturale.

Ed infatti, non si tratta di casi isolati, cioè di dipendenti che svolgano, per motivi eccezionali, le mansioni proprie di qualifiche superiori, ma dell’esatto contrario ovvero di dipendenti che svolgono costantemente mansioni ascrivibili a qualifiche superiori.

Nelle Amministrazioni l’organizzazione per processi sempre più orientata al risultato, ha determinato, in via generale e tranne casi isolati, l’attribuzione di medesime funzioni e responsabilità ai dipendenti inquadrati nelle aree A e B ex Comparto Epne e AREA I e II ex Comparti Ministeri ed Agenzie Fiscali, rispetto ai colleghi inquadrati in C1 ex Comparto Epne e F1 area III ex Comparti Ministeri ed Agenzie Fiscali.

Qui non si tratta di singole assegnazioni straordinarie, ma di un sistema che deriva dal modello di organizzazione del lavoro necessario allo svolgimento delle funzioni degli Enti ed Amministrazioni.

Ricordiamo, sul punto, la disciplina prevista Decreto Legislativo 165 del 2001:

TESTO Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,         
Articolo 52
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a).
L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis.
I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.
Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.
Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)).
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo’ essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu’ di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; 
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e’ assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e’ nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e’ corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.
I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.

Come si può notare, le casistiche individuate dalla norma nel comma 1 (esercizio di fatto) e comma 2 (vacanze di organico o sostituzione) in realtà non corrispondono esattamente alle fattispecie che si concretizzano negli Enti e nelle Amministrazioni, sempre in via generale.

Ed infatti in questi ultimi si è determinata una unificazione sostanziale di funzioni e responsabilità, che di fatto evidenzia un reale fabbisogno da tradursi in vera e propria carenza di organico nell’area C ex Comparto EPNE e III ex Comparti Ministeri ed Agenzie Fiscali.

LA NOSTRA PROPOSTA

In tal senso, la linea di intervento più corretta risulta essere:

 la rivisitazione negoziale dell’attuale sistema, prevedendo una ricollocazione funzionale coerente con la realtà operativa degli Enti ed Amministrazioni.

La proposta si basa appunto su un nuovo sistema di classificazione del personale, così articolato:

  • Area Operativa
  • Area Funzionariato
  • Quadri (o delle elevate professionalità)

L’Area operativa, di carattere residuale, è finalizzata a consentire l’inquadramento del personale che svolge mansioni di carattere prevalentemente manuale, non inserito nei processi produttivi istituzionali o di supporto agli stessi.

L’area Funzionariato identifica il personale che opera nei processi produttivi istituzionali o di supporto agli stessi.

Conseguentemente si prevede che nell’area Funzionariato sia ricondotto il personale attualmente inquadrato nelle Aree B e C, ex Comparto Epne e Aree II e III ex Comparti Ministeri ed Agenzie Fiscali nonché il personale attualmente inquadrato nell’area A, ex Comparto Epne e Area I ex Comparti Ministeri ed Agenzie Fiscali che a seguito della ricognizione operata nelle Amministrazioni, risulti comunque inserito nei processi produttivi istituzionali o di supporto agli stessi.

Le posizioni Organizzative saranno assegnate esclusivamente al personale dell’Area Funzionariato, con la possibilità di limitarne l’attribuzione al personale che risulti inquadrato da un determinato livello a salire.

L’area Quadri (o delle elevate professionalità) identifica il personale che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolge funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’Amministrazione.

Al personale dell’Area Quadri (o delle elevate professionalità) sono ricondotti gli incarichi di elevata professionalità ed è corrisposta la retribuzione di posizione e di risultato.

Coerentemente si dovrà procedere all’inserimento di nuovi livelli economici al fine di consentire lo slittamento verso l’alto degli attuali livelli previsti nell’Area C ex Comparto Epne e III ex Comparti Ministeri ed Agenzie Fiscali.

Le modalità di progressione all’interno delle Aree saranno stabilite dalla contrattazione di secondo livello anche tenendo conto delle specifiche peculiarità delle singole Pubbliche Amministrazioni.

Tenuto conto delle peculiarità di alcune figure professionali, quali i professionisti iscritti ai relativi albi, qualora non inquadrati nell’Area delle Funzioni Centrali, si prevede l’istituzione di specifica sezione separata.

UN PRECEDENTE STORICO

TESTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 346 Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 18. Inquadramento funzionale
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, sarà costituita entro tre mesi dall’approvazione del presente decreto una commissione paritetica per la identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in relazione alla organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali. I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate proporzioni, finalizzate anche all’attuazione del principio dell’inquadramento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica, entro e non oltre la vigenza contrattuale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1988, n.285 Approvazione delle proposte formulate dalla commissione di cui all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l’attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 4
Il personale degli enti destinatari della legge 20 marzo 1975, n.70, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è’ inquadrato con decorrenza dal 1° luglio 1985 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali stabilite dal presente decreto, secondo l’allegata tabella di equiparazione tra le stesse e le qualifiche – base e di coordinamento – e i livelli differenziati di professionalità del preesistente ordinamento. L’ anzianità maturata nelle qualifiche dell’ordinamento preesistente corrispondenti secondo l’anzidetta tabella alla medesima qualifica funzionale del nuovo ordinamento è riconosciuta agli effetti giuridici in tale ultima qualifica. Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di uno dei profili della qualifica di inquadramento è attribuito il profilo stesso. Ove dette attribuzioni corrispondono a quelle di piu’ profili delle medesima qualifica è attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza. Ai dipendenti già appartenenti alle qualifiche di base del preesistente ordinamento le cui attribuzioni alla data del 1° luglio 1985, conferite con atto formale in via permanente o esercitate alla stessa data da almeno un triennio secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa, si identificano specificatamente con un profilo ((di qualifica superiore)) a quella rivestita, e’ attribuito il profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore. Tale attribuzione ha effetto dalla data in cui risultano perfezionati suddetti requisiti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1985, nell’ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti delle singole qualifiche di base e relativi livelli superiori. Effettuato l’inquadramento di cui ai punti precedenti e previa determinazione dei fabbisogni organici di ciascun profilo professionale previsto dal presente decreto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i dipendenti già appartenenti ad una qualifica di base del preesistente ordinamento o ad una qualifica di coordinamento o livello differenziato di professionalità che, alla data del 31 dicembre 1985, hanno svolto, per atto formale ed almeno sino alla data della suddetta determinazione, ovvero secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa e per almeno un triennio anche non continuativo negli ultimi cinque anni, mansioni della qualifica di base immediatamente superiore a quella rivestita nel suddetto ordinamento o della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ai sensi del primo comma, sono ammessi a partecipare ad appositi concorsi per titoli e/o esami per l’attribuzione, con effetto dalla data della deliberazione relativa alla determinazione dei fabbisogni di cui sopra, del profilo corrispondente alle mansioni esercitate e della connessa qualifica funzionale.
Al personale risultato idoneo nei suddetti concorsi che ecceda il numero dei posti disponibili, l’attribuzione della nuova qualifica e del relativo profilo saranno disposti, secondo l’ordine di graduatoria, dalla data in cui si verifichino le necessarie vacanze.

Progressioni Orizzontali

Il nuovo sistema deve prevedere:

progressioni orizzontali, che consentano, a coloro i quali svolgano una determinata mansione, avanzamenti economici, legati anche al merito, che non comportino mutamento delle mansioni stesse esercitate. In tal senso, al personale inquadrato nei livelli apicali, che abbia acquisito un periodo di permanenza di tre anni nei suddetti livelli, a seguito di valutazione positiva rispetto all’attività ed all’impegno profusi, sarà attribuito un ulteriore elemento fissato nella misura del X % della retribuzione tabellare. Ogni ulteriori 3 anni di permanenza sarà attribuito un ulteriore elemento aggiuntivo fissato nella misura del X % della retribuzione tabellare.

Il Coordinamento Nazionale INPS

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Claudia Ratti

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