LA CORTE UE: TEMPO DI VIAGGIO È SERVIZIO!
E’ un concetto banale? Pare di no, considerato che da molti anni, in molte Amministrazioni, abbiamo scritto decine di richieste senza aver ricevuto mai una risposta. Noi stessi abbiamo segnalato alla Commissione delle Comunità Europee inadempimenti del diritto comunitario chiedendo un intervento.
Chiariamo, per evitare equivoci di sorta, che la questione riguarda il tempo impiegato dai dipendenti ai quali è stata ordinata la missione e non la quotidiana attività lavorativa.
Sarebbe una delle problematiche più semplici da risolvere (la norma contrattuale esiste, basterebbe solo un accordo con le OO.SS.) eppure non tutte le Amministrazioni sono solerti. Ad onor del vero qualche Amministrazione applica da molti anni la normativa a fronte del silenzio assordante di altre.
La novità è la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 settembre 2015 nella causa C-266/14 che (magra consolazione) conferma esattamente quanto sostenuto da anni dalla nostra Federazione.
In particolare la Corte di giustizia dichiara che, nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale (come nel caso dei dipendenti cui è stata ordinata la missione), “il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva”.
Ed ancora “La Corte ritiene che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento. Infatti, durante tali spostamenti, i lavoratori sono sottoposti alle direttive del loro datore di lavoro, che può modificare l’ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento. Durante il tempo di spostamento necessario – tempo il più delle volte incomprimibile – i lavoratori non hanno pertanto la possibilità di disporne liberamente e di dedicarsi ai loro interessi”.
Sarebbe il caso di concludere con “ritentiamo, saremo più fortunati?!”
Buon sindacato a tutti.
Il Segretario Nazionale
(Claudia Ratti)
FLASH 2015 N 16 – All. 1 Sentenza integrale Corte giustizia 10 settembre tempo viaggio
FLASH 2015 N 16 – All. 2 Prot.614_12_Commissione-Europea-tempo-di-viaggio1
Si dovrebbe rivedere di conseguenza la parte di contratto integrativo sul discrimine delle 12 ore, oltre le quali invece del tempo di viaggio si paga il soggiorno. Può avere senso fermarsi anziché fare due giorni di seguito andata e ritorno, ma arrivare la sera prima solo per dormire un’ora di più è non solo antieconomico, ma pure inefficiente, e in termini di tempo occupato più svantaggioso per lo stesso lavoratore.