FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE “SIRIO” E “PERSEO”
OBBLIGO AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
L’Inps bacchetta le pp.aa. inadempienti. La nostra o.s. interviene sollecitando e mettendo in mora le amministrazioni.
Come noto, dopo il Fondo “Espero” (comparto Scuola) e il Fondo “Perseo”(comparto Regioni e Autonomie Locali), è diventato operativo il Fondo “Sirio” (che interessa i lavoratori dei comparti Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Ministeri, Università e Ricerca, oltre che Cnel, Enac e Coni). In merito alla situazione di stallo nella quale si trova la previdenza complementare, soprattutto nel pubblico impiego, torneremo a parte con nostre proposte legislative finalizzate alla armonizzazione del regime fiscale dei lavoratori pubblici con quelli privati.
Detto per inciso, nel corso dell’ultimo Consiglio Nazionale della Federazione abbiamo avuto modo di entrare nel merito di questa vicenda, che segna l’ennesima discriminazione che viene fatta subire al pubblico impiego rispetto ai lavoratori del settore privato.
Ora ci preme sottolineare i contenuti di un importante intervento dell’Inps – in merito al versamento del contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro – sulle pubbliche amministrazioni inadempienti, che dai dati in nostro possesso sono la quasi totalità! La nota, a firma del direttore generale dell’Inps, Mauro Nori,fa luce sull’intrigata vicenda mettendo sostanzialmente in mora le troppe amministrazioni, di fatto, finora inadempienti.
Si tratta di un contributo pari al 10% delle somme a carico del datore di lavoro, destinato “ a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare”, che comprende una quota (pari all’1%) che finanzia il Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall’omesso
o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordatopreventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Non sfuggirà la necessità di vigilare affinché tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte ottemperino a tale obbligo. A tal proposito, con la presente comunicazione si dà mandato ai Coordinamenti Nazionali dell’Ugl Intesa Fp di inviare a ciascuna amministrazione un lettera di sollecito e messa in mora in ordine a tale obbligo, richiedendo riscontro scritto e/o un incontro specifico sull’argomento.
Per facilitare il compito delle nostre strutture di Coordinamento, riportiamo di seguito un ampio stralcio del messaggio del direttore generale dell’Inps:
<Sifa seguito alle numerose richieste di chiarimenti da parte delle PP.AA., interessate all’avvio delle adesioni ai fondi pensione complementare “Perseo” e “Sirio”, in merito all’obbligo al versamento del contributo di solidarietà alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici.Al riguardo si premette che l’art.12 della legge n.153/69 e s. m. e i. ha assoggettato a contribuzione previdenziale tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro e con esclusione di voci tassativamente indicate.L’art.9 bis, comma 1, del decreto legge n.103/91, convertito in legge n.166/91, ha fornito l’interpretazione autentica del citato articolo 12, chiarendo che “sono escluse dalla retribuzione imponibile, ai fini previdenziali ed assistenziali, le contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative ed assistenziali, a favore dei lavoratori e dei loro familiari nel corso del rapporto di lavoro o dopo la sua estinzione.”L’art. 12 del decreto legislativo n.124/1993 e l’art. 16 del decreto legislativo n.252/2005, nel riproporre il contenuto delle disposizioni recate dall’art.9 bis del predetto decreto legge n.103/1991, al comma 1) hanno disposto che “fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art.12 della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 % dall’art.9 bis del D.L. 29/03/91, n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge del 01/06/1991, n.166.”Alla luce della normativa vigente, si conferma quindi l’obbligo al versamento alle gestioni pensionistiche obbligatorie del predetto contributo di solidarietà, pari al 10% delle quote e delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro, destinate ai fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici, ivi compresi Perseo e Sirio, come a suo tempo chiarito in via di carattere generale con la circolare INPDAP n.42 del 31 luglio 1998.Si conferma, altresì, l’obbligo da parte dei datori di lavoro di denunciare le quote e le contribuzioni per i dipendenti iscritti alla gestione Pubblici Dipendenti nel flusso UNIEMENS, ListaPosPa, valorizzando l’elemento “quota datore di lavoro L.166/91 e contributo L.166/91”.
Si rammenta infine che il contributo di solidarietà deve essere versato dai datori di lavoro attraverso il canale F24, utilizzando la causale P- 06 sulle Casse pensionistiche interessate, entro il giorno 16 del mese di scadenza e che le modalità di compilazione sono quelle già adoperate per il versamento della restante contribuzione obbligatoria.>(messaggio Inps n. 8831 del 30/5/2013).
Si rimane a disposizione degli iscritti e dei dirigenti sindacali per qualsiasi ulteriore chiarimento.
IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
Giuseppe Marro